Giurisprudenza e dottrina, a partire dagli anni ‘70, hanno ampiamente discusso sul concetto di “danno biologico”, fino a convincere il legislatore a disciplinarlo in termini di risarcibilità e liquidazione.
Per darne una definizione sintetica, il danno biologico non è altro che un danno di natura non patrimoniale e consiste nella lesione dell’integrità fisica o psichica di un soggetto. È tale non solo quando sia di carattere permanente, ma anche nella circostanza in cui abbia la caratteristica di essere reversibile. Dev’essere suscettibile, inoltre, di valutazione medico-legale e dev’essere valutato indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito. Trova la propria suprema fonte normativa nell’articolo 32 della Costituzione. Un’altra importante fonte normativa che ha dato una definizione di danno biologico è il Codice delle Assicurazioni, vale a dire il decreto-legge n. 209/2005. All’articolo 138, secondo comma, lettera a), di tale decreto, il danno biologico è definito come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Dal punto di vista pratico, sia la Legge che i giudici hanno ritenuto di dare unitarietà alla quantificazione del danno biologico. Ciò in considerazione del fatto che sarebbe stato impossibile quantificarlo economicamente “in modo unitario” per ogni caso. Ecco, dunque, il percorso logico che ha portato all’adozione delle cosiddette “Tabelle di Milano”.
Come già anticipato, quando si parla di risarcibilità del danno biologico e della necessità di quantificazione dello stesso, le Tabelle di Milano sono inevitabilmente da menzionare, essendo tali parametri divenuti il punto di riferimento per calcolare un congruo indennizzo.
Le tabelle non riguardano le singole lesioni, ad esempio, non distinguono tra una frattura al braccio o un trauma cranico, bensì, fanno riferimento al cosiddetto “valore punto” relativo al danno biologico. Esse riguardano i danni non patrimoniali conseguenti a fatto illecito, come quelli riportati a seguito di sinistro stradale o malasanità.
Il metodo tabellare fa riferimento a valori monetari medi relativi ad una lesione standard (danno biologico). Poi, è contemplata una percentuale in aumento per la sofferenza interiore (danno morale).
Infine, sono indicati dei valori in aumento rispetto al valore standard per personalizzare la liquidazione in presenza di circostanze peculiari. Infatti, occorre considerare la fattispecie concreta, si pensi alla rottura del braccio per un giocatore professionista di pallavolo rispetto all’impiegato di banca.
LE NOVITA’ E LA NUOVA TERMINOLOGIA INTRODOTTE
L’osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha pubblicato le nuove tabelle 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, con i valori di liquidazione aggiornati: tutti gli importi della tabella Edizione 2018 (non arrotondati) sono stati rivalutati dell’1,38% (coefficiente di rivalutazione = 1,0138 del periodo gennaio 2018 – gennaio 2021); l’Osservatorio ha peraltro proceduto ad una “rivisitazione grafica delle Tabelle”, resasi necessaria a seguito di recenti orientamenti della Cassazione, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT.
Vengono, inoltre, accolti i rilievi elaborati dalla giurisprudenza della Cassazione in relazione all’indicazione specifica del valore per danno biologico e danno morale; difatti, la Cassazione ha di recente affermato l’erroneità dell’indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno: le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 25164/2020) ha espressamente affermato la necessità di un’indicazione distinta di due valori. Infatti, nel caso in cui ricorrano i presupposti per l’applicabilità della personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali specifiche), si procede all’aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato della componente morale.
Conseguentemente, anche la struttura del quesito medico legale è stata rinnovata: in applicazione dei nuovi parametri così individuati, il CTU dovrà fornire al giudice tutti gli elementi necessari per accertare l’entità del danno alla salute e la sofferenza ad esso correlata, tenendo conto dell’età e dello stato di salute preesistente, descrivendo i vari aspetti cui ha fatto riferimento nella sua valutazione (ad esempio, quali attività di vita quotidiana siano state precluse).
Tra le novità più importanti, poi, si segnala la previsione del danno da mancato consenso informato in ambito medico.
Infine, le nuove tabelle si occupano anche della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale – relativamente al quale occorre considerare diversi parametri – nonché, della lesione del bene salute definito “premorienza”, ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione, il quale viene liquidato nell’intervallo compreso tra la data della lesione e quella della morte, e per il quale è prevista una tabella ad hoc.
Dunque, di seguito, si riportano le prime tre delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale, con i relativi criteri applicati, nella versione aggiornata “2021”, così come realizzati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Danno non patrimoniale per la morte del congiunto | ||
Rapporto di parentela | Valore monetario base | Aumento personalizzato (fino a max) |
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio | € 168.250,00 | € 336.500,00 |
A favore del figlio per morte di un genitore | € 168.250,00 | € 336.500,00 |
A favore del coniuge (non-separato), della parte dell’unione civile o
del convivente di fatto sopravvissuto |
€ 168.250,00 | € 336.500,00 |
A favore del fratello per morte di un fratello | € 24.350,00 | € 146.120,00 |
A favore del nonno per morte di un nipote | € 24.350,00 | € 146.120,00 |
Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza
(ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione)
Tabella aggiornata “Edizione 2021”
In definitiva, per effetto delle successive rivalutazioni ISTAT, i valori aggiornati di liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, sono i seguenti:
Come anticipato, le “nuove” tabelle sono state presentate nei primi mesi del 2021, pertanto non sono ancora stati emessi provvedimenti giudiziali che ne prevedano l’applicazione. In ogni caso, si ritiene che i nuovi parametri individuati, con le specificazioni e le novità di cui si è detto, faciliteranno sotto molti punti di vista il lavoro degli operatori del diritto.
Dott.ssa Nicoletta Scornavacca