Responsabilità medica da nascita indesiderata
In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l’onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza, ricorrendone le condizioni di legge, ove fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale. Siffatto onere probatorio può essere assolto tramite presunzioni, in base a inferenze desumibili dagli elementi di prova, quali il ricorso al consulto medico per conoscere lo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psicofisiche della gestante o le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all’opzione abortiva, gravando, invece, sul medico la prova contraria, che la donna non si sarebbe, anche se adeguatamente informata, determinata all’aborto per propria scelta personale.
Nel caso di specie, per il Tribunale dalla documentazione versata in atti, pur non risultando l’esistenza di esami specialistici effettuati dalla gestante volti a scongiurare eventuali anomalie genetiche, e dalla disamina del tenore delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso della fase istruttoria, è emerso in maniera univoca e concorde che la gestante avrebbe optato per la scelta abortiva qualora fosse stata tempestivamente edotta delle gravi patologie del nascituro, comunicate invece per la prima volta soltanto al momento del parto.
Tribunale Locri, 08/01/2021, n.7